Esiste un falso mito molto diffuso: l’idea che, al compimento dei 18 anni, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento decada automaticamente. In realtà, la giurisprudenza italiana segue criteri molto più articolati, legati al concetto di indipendenza economica.
1. Il principio dell’autosufficienza
L’obbligo dei genitori non cessa con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non abbia raggiunto un’autonomia finanziaria tale da permettergli di provvedere alle proprie esigenze di vita. Tuttavia, questa “protezione” non è illimitata.
2. Il dovere di attivarsi
La Cassazione è stata chiara negli ultimi anni: il figlio maggiorenne ha il dovere di impegnarsi attivamente nella ricerca di un’occupazione o nel completamento del percorso di studi.
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Se il figlio è inerte: Se il mancato raggiungimento dell’indipendenza dipende da pigrizia o rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative, il genitore può chiedere la revoca del mantenimento.
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L’età limite: Superati i 30-35 anni, la presunzione di diritto al mantenimento si affievolisce drasticamente, subentrando il dovere del figlio di adattarsi a qualsiasi occupazione.
3. Come procedere per la revoca
Non è possibile smettere di pagare di propria iniziativa (si rischierebbe una denuncia penale o un pignoramento). È necessario presentare un ricorso in tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio o separazione.
Il consiglio dell’avvocato: Conservate sempre le prove dell’inerzia del figlio o del fatto che abbia trovato un impiego (anche a tempo determinato), poiché l’onere della prova grava spesso sul genitore che chiede la revoca.
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